Il governo ha approvato un decreto-legge che prevede ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione della pandemia Covid-19. Il testo proroga, fino al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio. E' vietato ogni spostamento tra Regioni diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Viene confermata la suddivisione dell'intero territorio nazionale in zone con scenari di rischio differenti, per ciascuno dei quali sono previste misure sempre più restrittive in base all'andamento della pandemia. A seconda di questi scenari di rischio (Area Bianca - Area Gialla - Area Arancione - Area Rossa) possono essere disposte chiusure di attività economiche e commerciali, scuole e impianti sportivi/ricreativi, oltre che specifici divieti alla mobilità interna ed esterna. E' istituita una cosiddetta "Zona Bianca” nella quale si collocano le Regioni con un livello di rischio basso: in questa n area non si applicano le misure restrittive previste dai decreti per le zone gialle, arancioni o rosse ma le attività produttive e commerciali si svolgono comunque secondo specifici protocolli di sicurezza. L'appartenenza di una Regione, Provincia o Comune ad ogni singola area di rischio è stabilita con ordinanza del Ministero della Salute, sulla base di parametri medico-scientifici a cura dell'Istituto Superiore di Sanità (aggiornati ogni settimana).
A prescindere dalla zona di rischio assegnata a livello locale, sull’intero territorio nazionale è consentito spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, ad un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire solamente all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti. Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini.
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